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BOLLINO VERDE

      
 

La Regione Piemonte con DGR n. 35-9702 del 30 settembre 2008 ha approvato le disposizioni attuative della Legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia” in materia di impianti termici.
Lo spirito della legge è quello di favorire il risparmio e l’efficienza energetica in edilizia, un settore a cui si deve quasi il 40% del consumo di energia in Piemonte.
La legge prevede che a decorrere dal 15 ottobre 2009 sia obbligatorio su tutto il territorio della Regione Piemonte il nuovo sistema di autocertificazione degli impianti termici denominatoBOLLINO VERDE, e che i controlli sugli impianti termici possano essere trasmessi alla Provincia di competenza in formato elettronico.
Inoltre ogni impianto sarà univocamente identificato sul territorio regionale da una apposita etichetta con codice. Questo nuovo sistema consentirà di realizzare un catasto degli impianti termici che raccolga tutte le informazioni relative all’impianto e alla sua efficienza energetica. A tendere, tutti gli impianti termici sul territorio piemontese verranno sottoposti agli opportuni controlli periodici: in questo modo si avranno impianti termici più sicuri, che consumano meno ed inquinano meno.
La disponibilità di un elenco regionale delle imprese abilitate al rilascio del bollino verde costituirà maggiore garanzia di professionalità degli operatori. Disporre di una procedura informatizzata per il censimento degli impianti termici, per la compilazione e trasmissione dei rapporti di controllo consentirà di semplificare gli adempimenti (meno burocrazia), di conoscere puntualmente lo stato di un impianto termico, e di individuare più facilmente eventuali irregolarità.
In prospettiva, sarà possibile realizzati ulteriori servizi rivolti al cittadino e alle imprese, ad esempio collegando il sistema alle informazioni catastali.



Procedura

A partire dal 15 ottobre 2009, in occasione delle verifiche del rendimento di combustione (quella che comunemente è chiamata prova fumi) della propria caldaia, il manutentore oltre a compilare il libretto di impianto ed il rapporto di controllo tecnico, dovrà apporre su quest’ultimo un bollino verde predisposto dalla provincia di appartenenza, gratuito per il cittadino e per l’impresa di manutenzione.
Si ricorda che il controllo periodico da effettuare sulla caldaia è responsabilità del proprietario, locatore, terzo responsabile (ad esempio amministratore di condominio per impianti centralizzati).
Il bollino verde potrà essere rilasciato solo da una ditta di manutenzione iscritta nell’elenco regionale delle imprese abilitate, pubblicato sul sito web della Regione Piemonte e reso noto a tutta la cittadinanza.
Il cittadino non dovrà preoccuparsi di spedire nulla; sarà lo stesso manutentore ad inoltrare presso gli uffici provinciali la copia del rapporto di controllo tecnico provvisto del bollino verde.
Sarà però indispensabile accertarsi che il proprio manutentore sia abilitato al rilascio del bollino verde, oppure rivolgersi ad una ditta di manutenzione abilitata. L’elenco delle ditte abilitate sul territorio regionale sono consultabili all’indirizzo.
In occasione del primo controllo con bollino verde, il manutentore dovrà anche apporre sull’impianto l’etichetta con il codice che identifica univocamente l’impianto termico sul territorio regionale.
Si rammenta che il bollino verde è gratuito, pertanto nessun ulteriore onere dovrà essere versato a favore dell’ente competente ai controlli (la Provincia territorialmente competente) o ai manutentori che effettuano i controlli di efficienza energetica.

Periodicità dei controlli

Il bollino verde deve essere apposto obbligatoriamente in occasione delle verifiche del rendimento di combustione dal manutentore:
o ogni 4 anni per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW (caldaiette autonome);
o ogni 2 anni per gli impianti di potenza uguale e superiore a 35 kW (ad esempio centralizzati).
Gli impianti termici installati a partire dal 15 ottobre 2009 saranno ritenuti automaticamente provvisti di bollino verde con validità fino alle scadenze sopra indicate.
La mancata apposizione del bollino verde oltre che la prova del rendimento di combustione effettuata da una ditta di manutenzione non inserita nell’elenco regionale delle imprese abilitate, comporterà una sanzione a carico del cittadino.

Ispezioni

Sugli impianti con bollino verde la Provincia, avvalendosi dell'ARPA, effettua ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico, nonché verifiche sulla sussistenza dei requisiti delle imprese di manutenzione e sulla correttezza e regolarità del loro operato.
Per gli impianti con bollino verde l'ispezione è gratuita. Per gli impianti senza bollino verde, l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione (vedi costi ispezioni).
I risultati dell'ispezione sono riportati, a cura del tecnico incaricato, sul libretto di impianto o di centrale.
Nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, si applicano le disposizioni di cui all'allegato L, commi 17 e 18, del D.Lgs. 192/2005.

Sanzioni

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione che non ottempera al compito di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, che provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo di efficienza energetica senza ricorrere alla procedura del bollino verde, è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 graduata in relazione alla potenza dell'impianto, e provvede altresì, entro il termine di trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.

Oneri

I costi per l’eventuale ispezione effettuata dalle Province tengono conto della potenza degli impianti, del numero dei generatori dell’impianto termico e delle spese di procedimento.

Oneri a carico del cittadino a seguito di controllo







 
 
22/03/2022
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